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Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

Descrizione

Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.

Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dal "Regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie e dei canoni per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

La rateizzazione può essere disposta per tributi con importi superiori a 200,00 €. Per importi superiori a 50.000,00 € è necessaria la garanzia fideiussoria.

È prevista la rateizzazione per un massimo di 24 rate, che possono essere estese a 36 per debiti superiori a 6000,01 € (Legge 27/12/2019, n. 160). 

La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.

In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere a versare l'intero importo residuo entro 30 giorni dalla rata non pagata. 
In caso di superamento del termine, l'ufficio tributi procede con la riscossione coattiva. 

La rateizzazione a soggetti che risultano morosi o decaduti in precedenti rateizzazioni non sono concedibili. 

Per rateizzazione di atti già consegnati per la riscossione coattiva, la domanda dovrà essere chiesta all'Agenzia delle entrate. 

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