Descrizione
I contribuenti che ricevono un avviso di accertamento e si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica possono chiedere la rateizzazione delle somme dovute.
Le modalità di rateizzazione (importi e scadenze) sono definite dal "Regolamento per la disciplina generale delle entrate tributarie e dei canoni per l'applicazione delle sanzioni amministrative".
La rateizzazione può essere disposta per tributi con importi superiori a 200,00 €. Per importi superiori a 50.000,00 € è necessaria la garanzia fideiussoria.
È prevista la rateizzazione per un massimo di 24 rate, che possono essere estese a 36 per debiti superiori a 6000,01 € (Legge 27/12/2019, n. 160).
La domanda deve essere completa della documentazione necessaria a comprovare la temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica.
In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere a versare l'intero importo residuo entro 30 giorni dalla rata non pagata.
In caso di superamento del termine, l'ufficio tributi procede con la riscossione coattiva.
La rateizzazione a soggetti che risultano morosi o decaduti in precedenti rateizzazioni non sono concedibili.
Per rateizzazione di atti già consegnati per la riscossione coattiva, la domanda dovrà essere chiesta all'Agenzia delle entrate.